Come ci si deve comportare in bicicletta, a termini di legge, per attraversare incroci e strisce pedonali?

Non sempre risulta chiaro ai ciclisti, agli automobilisti ed ai pedoni come un ciclista si debba comportare nell’attraversamento di un incrocio con semaforo. Più volte mi è capitato personalmente di essere ripreso da un automobilista che intendeva girare a destra in quanto a passo d’uomo attaversavo su strisce pedonali l’incrocio con il verde in quanto non ero sceso dalla bicicletta. Mi è anche capitato (in verità solo due volte in tutta la mia vita e da persone, secondo il mio parere, non del tutto “normali”) di essere ripreso da qualche pedone sebbene, ripeto la mia andatura fosse a passo d’uomo e la distanza dal pedone più vicino fosse maggiore di un metro.

Anche leggendo l’assurdo libretto distribuito dal Comune di Milano “Consigli per la sicurezza di chi va in bicicletta”mi era sembrato di constatare la necessità di scendere sempre dalla sella se si attraversa un incrocio su strisce pedonali [pag 14 –  1. Ricordarsi che la bici è un veicolo. È bene rimanere sulla strada, usando le normali regole della circolazione veicolare. Se si preferisce usare comunque l’attraversamento pedonale (magari per attraversare una strada particolarmente trafficata), bisogna scendere dalla bicicletta e condurla a mano. I ciclisti possono rimanere in sella alla propria bici quando ci sono gli attraversamenti ciclabili, cioè i cosiddetti “quadrotti” di 50 x 50 cm].

Mi hanno segnalato il seguente articolo che sembra chiarire forse meglio: si tratta di un testo protocollato, a quanto sembra, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato su un sito, Piemmenews, della Polizia Municipale …

Riporto integralmente quanto pubblicato nel sito ufficiale Piemmenews – Polizia Municipale News relativamente a “Richiesta di parere in merito all’art. 41 CdS. Commi che regolano il comportamento del velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate“. Tuttavia facendo il testo riferimento a diversi articoli del codice della strada, per convenienza del lettore li ho riportati in calce, così come li ho trovati ricercandoli su Internet e nel testo li ho inseriti in italico!
Il codice della strada integrale si trova comunque nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le sanzioni in www.codicedellastrada.net

Percorso Pedonale Ciclabile

Percorso Pedonale Ciclabile – FIG. II 92/B ART. 122

Da questo testo sembrerebbe che i ciclisti, SOLO qualora circolino in promiscuo con i pedoni sono tenuti ad attraversare sugli attraversamenti pedonali senza necessariamente scendere dalla bicicletta; solo se necessario, devono inoltre adottare il comportamento di cui all’art. 182, c. 4 [4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza].
Qui si legge anche che “L’attraversamento ciclabile deve essere tracciato solo in presenza di pista ciclabile e non in presenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile, per il quale è invece sufficiente il normale attraversamento pedonale. In tal caso i velocipedi possono usufruire del medesimo attraversamento pedonale, facente comunque parte dell’itinerario promiscuo che si svolge con continuità, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 182 c. 4 del Codice”.

Diversamente, vale a dire non in presenza di percorsi promiscui pedonali e ciclabili (opportunamente segnalato da apposito cartello stradale), se un ciclista (per la sua incolumità) sceglie di attraversare su striscia pedonale, sembrerebbe effettivamente che debba necessariamente scendere dalla sella, conducendo il veicolo a mano!
Per il codice della strada non sembra quindi sufficiente andare a passo d’uomo ed avere comportamenti idonei ad non intralciare i pedoni.

Ho chiesto anche a mia nipote che insegna nell’autoscuola e mi ha confermato il tutto … a meno di novità (improbabili) dell’ultima ora! La bici è un veicolo se uno la sta guidando (vale a dire se si è in sella) e quindi non può utilizzare gli attraversamenti pedonali. A meno di cartelli che indichino che quella strada (es. via Garibaldi a Torino) è un percorso promiscuo pedonabile e ciclabile, il codice della strada dice quello e non penso solo in Italia. Il fatto grave è che qui in Italia, diversamente da altri Paesi, le piste ciclabili sono poche e quindi anche gli attraversamenti per bici sicuri …

😦

Tuttavia viene però anche detto, sempre in quel testo, che “in assenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile realizzato alle condizioni di cui all’art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 … l’attraversamento sulle strisce pedonali in sella al velocipede è consentita assicurando tuttavia il rispetto di quanto disposto dall’art. 182, c. 4

Essite poi la LEGGE 1 agosto 2003, n. 214 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12/8/2003 – Suppl. Ordinario n. 133) in cui si afferma: “2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonche’ eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita’ tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”.

Il tutto mi risulta perciò ancora comunque confuso …
Insomma, se sono in una strada pericolosa, per girare a sinistra sono costretto a buttarmi in mezzo al traffico nella corsia di svolta, o posso farlo sfruttando le strisce pedonali ANCHE se non ci sono i quadrotti ciclabili, senza scendere dalla bici ed attraversare a piedi? Se un ciclista viene investito da un’auto quando stà attraversando a passo d’uomo su strisce pedonali (ovviamente con semaforo verde, se presente), l’automobilista e la sua assicurazione possono addurre a loro discolpa che il ciclista era in sella mentre doveva scendere dalla bici per attraversare su strisce pedonali? … e quindi non essere considerati responsabili dell’accaduto?”

Per ora ho inserito un commento di richiesta chiarimenti su quell’articolo sperando che rispondano in modo da rendere finalmente comprensibile e chiaro il tutto! Aggiornerò tale post quando e se riceverò risposte …

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezze Stradale
Divisione II

01/08/2012

Prot. n. 4444

Oggetto: Richiesta di parere in merito all’art. 41 CdS. Commi che regolano il comportamento del velocipedi in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate. Rif. nota del 27.06.2012.

Con riferimento ai quesiti qui proposti con la nota in riscontro, si riportano di seguito le norme che regolano il comportamento del ciclisti In corrispondenza delle intersezioni semaforizzate.

I velocipedi sono tenuti a circolare sulle piste ciclabili, qualora esistenti, ai sensi dell’art. 182, c. 9, del Codice [I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento]; la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione è assicurata dagli attraversamenti ciclabili, ai sensi dell’art. 146, c. 1, del Regolamento [1. L’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento].

Le lanterne semaforiche per velocipedi possono essere Impiegate solo in corrispondenza di piste ciclabili, ai sensi dell’art. 41, c. 6, del Codice (DLs n. 285/1992) [6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile] e dell’art. 163, c. 4, del Regolamento (DPR n. 495/1992) [4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni (1). ].

Le piste ciclabili possono essere realizzate in sede propria o in corsia riservata; quest’ultima può essere ricavata su carreggiata stradale o su marciapiede, come indicato dall’art. 6, c. 2, del “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, approvato con DM n. 557/1999 [2. La pista ciclabile può essere realizzata:

a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili;

b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest’ultima corsia, qualora l’elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;

c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l’ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale.].

In assenza di piste ciclabili i velocipedi possono circolare sul marciapiede in promiscuo con i pedoni, alle condizioni previste dall’art, 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 [5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all’interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l’ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:

a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all’articolo 7;

b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.

], ovvero sulla carreggiata stradale in promiscuo con i veicoli, al sensi del medesimo ari. 4, c. 6 [6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a maggiore rischio per l’utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. Per i suddetti percorsi è necessario intervenire con idonei provvedimenti (interventi sulla sede stradale, attraversamenti pedonali rialzati, istituzione delle isole ambientali previste dalle direttive ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità – in particolare del tipo ad effetto ottico e con esclusione dei dossi – ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell’elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.].

Dal combinato disposto delle norme sopra citate discende che, qualora circolino in promiscuo con gli altri veicoli, i velocipedi sono tenuti ad osservare le regole generali di circolazione; in particolare alle intersezioni semaforizzate i ciclisti devono tenere il comportamento di cui all’art. 41 cc. 9, 10 e 11 [9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i veicoli non possono impegnare l’area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell’accensione della luce rossa; i conducenti devono dare sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono, altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad immettersi.

10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.

11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni].

Qualora circolino in promiscuo con i pedoni, i ciclisti sono tenuti ad attraversare sugli attraversamenti pedonali, che godono di precedenza ai sensi dell’art. 40, c. 11, del Codice [11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi]; se sono presenti lanterne semaforiche pedonali, ai sensi dell’art. 41, c. 15 [15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei pedoni], I ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni di cui al medesimo art. 41, c. 5 [5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I colori sono:

a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni di effettuare l’attraversamento, né di impegnare la carreggiata;

b) giallo, con significato di sgombero dell’attraversamento pedonale e consente ai pedoni che si trovano all’interno dello attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata;

c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni l’attraversamento della carreggiata nella sola direzione consentita dalla luce verde], intendendo che sono fermi o attraversano quando c’è via libera per i pedoni, senza necessariamente scendere dalla bicicletta; se necessario, devono inoltre adottare il comportamento di cui all’art. 182, c. 4 [4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza].

In presenza di piste ciclabili, munite di attraversamenti ciclabili che, ai sensi dell’art. 135, c. 15 [???], del Regolamento, devono essere sempre segnalati, se sono presenti le lanterne per velocipedi il comportamento dei ciclisti sarà ancora quello di cui all’art. 41, cc. 9, 10 e 11, del Codice [vedi sopra], come prescritto dal medesimo art. 41, c. 14 [14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11]; in assenza di lanterne per velocipedi, sugli attraversamenti ciclabili i velocipedi godono della precedenza ai sensi dell’art. 40, c, 11 [vedi sopra].

Ove ricorra il caso, saranno infine adottati i comportamenti di cui all’art. 377, cc. 2 e 7, del Regolamento.

Nel caso in esame trattasi di intersezione semaforizzata, comandata automaticamente dalla presenza dei veicoli a motore, e di traffico in promiscuo di veicoli a motore e di velocipedi; conseguentemente i conducenti dei velocipedi devono osservare le norme generali di circolazione valide per tutti i veicoli.

In proposito si osserva che un impianto semaforico può essere gestito con programma a ciclo fisso, variabile ovvero attuato (ossia variabile in funzione del traffico sui vari rami dell’intersezione, rilevato attraverso appositi sensori), o sincronizzato con altri impianti, in funzione di scelte che vengono operate dall’ente proprietario della strada per gestire al meglio la circolazione.

Pertanto l’adozione del comando attuato ricade nella facoltà dell’ente proprietario, secondo le valutazioni di competenza.

Non si può pretendere in maniera generica un ciclo semaforico attuato, tanto meno attuato dal transito dei velocipedi, anche perché non risultano attualmente disponibili sensori in grado di rilevare comunque la presenza dei velocipedi.

In alternativa, può essere adottata la soluzione di predisporre un comando manuale a chiamata utilizzabile dai ciclisti, la cui convenienza deve essere opportunamente valutata.

E’ infine sicuramente praticabile la soluzione di utilizzare l’attraversamento pedonale presente sulla Via Mameli.

AI riguardo si osserva che, in assenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile realizzato alle condizioni di cui all’art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 [4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da rispettare per la progettazione e la realizzazione delle piste ciclabili, mentre per i percorsi promiscui, le cui caratteristiche tecniche esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono fornite unicamente le indicazioni riportate ai commi 5 e 6.

5. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all’interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l’ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni, qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi, si ritiene opportuno che la parte della strada che si intende utilizzare quale percorso promiscuo pedonale e ciclabile abbia:

a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all’articolo 7;

b) traffico pedonale ridotto ed assenza di attività attrattrici di traffico pedonale quali itinerari commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.],

i conducenti di velocipedi dovranno necessariamente procedere a piedi, in quanto non è consentita la circolazione dei velocipedi sul marciapiede; l’attraversamento sulle strisce pedonali in sella al velocipede è consentita assicurando tuttavia il rispetto di quanto disposto dall’art. 182, c. 4 [4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza].

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)

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Art. 182 Codice della Strada – Circolazione dei velocipedi
(dal sito dell’ACI)

1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

2. I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5.

6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo.

7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.

8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l’art. 170.

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (1)

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 94 (2). La sanzione è da euro 39 a euro 159 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.

 

(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge cit.

(2) Per le violazioni del comma 9-bis la sanzione va da euro 23 a euro 92 (Decreto interministeriale 22 dicembre 2010, tabella II).

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Art. 377 Regolamento di Attuazione del C.d.S. – Circolazione dei velocipedi
(dal sito del Comune di Settimo Milanese)

  • I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono .
  • Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
  • In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
  • Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
  • Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all’articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all’articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio

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DPR n. 495/1992
Art. 163. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche per velocipedi.
1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) bicicletta verde;
b) bicicletta gialla;
c) bicicletta rossa.
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i conducenti dei velocipedi devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni (1).

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DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1999, n. 557
Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili
(G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale)

Informazioni su Enzo Contini

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14 risposte a Come ci si deve comportare in bicicletta, a termini di legge, per attraversare incroci e strisce pedonali?

  1. Yuri ha detto:

    Quelli in bici non devono proprio andare in strada. Punto. Basta. Ogni giorno ne vedo almeno due tre attraversare un incrocio stradale con il semaforo rosso. Hanno rotto!!!

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  2. Gianni Lombardi ha detto:

    Questa analisi è la dimostrazione di quanto è pasticciato e scritto male il codice della strada italiano. Anche io ho esaminato il problema qui: https://benzinazero.wordpress.com/2017/05/03/quiz-i-ciclisti-possono-pedalare-sulle-strisce-pedonali/ (ho aggiunto in fondo il link a questo post)

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  3. Pingback: Quiz. È vero che ciclisti non possono pedalare sulle strisce pedonali? | Benzina Zero

  4. luigi pompili ha detto:

    salve! avrei una domanda velocissima, ovvero: in un area adibita a parco è stato posto al suo ingesso un cartello di divieto di transito per velocipedi. L’ultima volta ho rischiato una sanzione amministrativa in quanto il custode mi ha detto che tale divieto vale anche se conduco la bici “a mano” (cioè la spingo camminando), come stavo facendo. E’ corretta come interpretazione? Oppure cosa dovrebbe essere scritto sul cartello esposto perchè l’amministrazione comunale abbia ragione in un eventuale contenzioso (nel caso torno a rileggermi il cartello esposto con più attenzione)?

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  5. Giuseppe Zanni ha detto:

    Buongiorno Sig. Contini,
    visto il suo impegno per chiarire i comportamenti stradali bici/auto, vorrei sottoporre una casistica che genera molti dubbi.
    Spesso (da automobilista) mi capita di impegnare le strisce ciclabili libere e senza alcun ciclista in prossimità e poi ritrovare improvvisamente un ciclista che sopraggiunge a velocità sostenuta e rischia di urtare la vettura. La velocità dei ciclisti a volte può essere anche vicina ai 40km/h e dalla posizione della vettura rispetto alle strisce, è impossibile vederli.
    A volte invece, dopo aver impegnato le strisce ciclabili, non si riesce a liberarle per questioni di precedenza nell’incrocio stradale successivo. In questo caso il ciclista che sopraggiunge, se non rallenta rischia di urtare il veicolo.
    È a conoscenza per caso di riferimenti di legge che chiariscano anche queste casistiche?
    Grazie mille !

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    • Enzo Contini ha detto:

      Ciao Giuseppe.
      Le piste ciclabili sono per il solo transito delle biciclette o per il transito promiscuo di biciclette e pedoni. Il traffico promiscuo bici e veicoli c’è solo nelle strade dove non essite indicazione di pista ciclabile (interpellando anche un parente che insegna in una autoscuola, ho verificato che neppure esiste un cartello stradale sì fatto). I percorsi promiscui ciclabili e veicolari, infatti, sono unicamemte «ammessi per dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili» (d.m. 557/1999, art. 4, comma 6), ma devono essere evitati sulle strade principali a causa delle alte velocità e dei consistenti flussi di veicoli che vi transitano: NON sono quindi piste ciclabili identificate da cartelli e/o strisce apposite sul selciato, ma semplicemente tratti di strada che per mancanza di spazio/soldi per fare piste ciclabili sono “per tutti”.
      Perciò se una macchina “invade” anche se temporaneamente una pista ciclabile, è nel torto (analogamente a come se passasse su un marciapiede) anche qualora non ne potesse fare a meno per via di macchine posteggiate in seconda fila o meno. Di conseguenza qualsiasi incidente che si verificasse in quella situazione di infrazione, troverebbe il guidatore dell’auto nel torto.

      Potrebbe esserti utile anche leggere quanto detto inei seguenti link:_
      http://www.fiab-onlus.it/tecpist.htm
      https://it.wikipedia.org/wiki/Attraversamento_ciclabile
      https://it.wikipedia.org/wiki/Pista_ciclabile

      Fai clic per accedere a 10ciclisti.pdf

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