Dopo più di due mesi dall’udienza dal Giudice di Pace e della sua sentenza a voce, eccomi arrivare finalmente per raccomandata la richiesta di ritiro della stessa negli Uffici Giudiziari di Torino.
Dal momento che è necessario presentare quella sentenza per andare a pagare la multa, con il passare ingiustificato di cotanto tempo, incominciavo a preoccuparmi!!
Se non hai letto le “puntate” precedenti sei ancora in tempo
: il resoconto della vicenda è tutta in http://enzocontini.wordpress.com/category/giustizia/, ed in particolare la cronistoria dettagliata e precisa dell’udienza è in http://enzocontini.wordpress.com/2011/11/23/discorso-che-avrei-voluto-fare-al-giudice-di-pace-durante-la-udienza/.
Perdiamo quindi più di mezz’ora a ritirare alle Poste la raccomandata, ci rechiamo appena possibile per ritirare la sentenza negli Uffici Giudiziari che, ovviamente, sono aperti solo i feriali dalle 8:30 e finalmente … possiamo almeno bearci di leggere la sentenza nero su bianco!
ECCOLA!!!
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
SEZIONE V CIVILE
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OGGETTO: opposizione ex. articolo 22 legge 24 novembre 1981 n.689
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CONCLUSIONE PER L’OPPOSTA
Rigettare il ricorso in quanto infondato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DEL PROCESSO
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Si contestava, al proprietario del veicolo sanzionato per violazione del codice della strada di non aver provveduto a fornire nel termine richiesto di sessanta giorni le informazioni richieste con il suddetto verbale, trasgressione che prevedeva oltre alla sanzione pecuniaria anche la decurtazione di punti dalla patente di guida.
In particolare si sanzionava la condotta omissiva del proprietario del veicolo nell’indicare la persona alla guida del auto [NOTA MIA: lo so che sarebbe "dell'auto", ma sto riportando il testo della sentenza, errori di battitura inclusi
] sanzionata, appunto al fine della decurtazione dei punti.
Il sig. Contini mediante ricorso, ritualmente depositato presso la Cancelleria di questo giudicante, chiedeva l’annullamento del verbale di violazione dell’alticolo 126 bis, eccependo che nell’originario verbale di violazione dell’art. 158, non risultava facile a comprendere l’obbligo di doversi attivare agli incombenti di comunicazione imposti dall’art. 126 bis
[NOTA MIA: non sono state un po' troppo "sintetizzate" e "semplificate all'eccesso" le motivazioni del mio ricorso? ... almeno indicare che, a parte la poca evidenza nel testo del verbale, nel medesimo nulla viene detto per il caso assai comune in cui il trasgressore sia il proprietario del veicolo (per cui i suoi dati sono già conosciuti), ... e magari menzionare che fino all'2005 la legge stabiliva che se non si indicava altro trasgressore, di default i punti venivano tolti al possessore dell'autoveicolo e che anche questo concorre ad indurre il Cittadino a cadere involontariamente nella successiva violazione e quindi nella salata sanzione! ... e magari dire che non appena avevo ricevuto la seconda sanzione, essendo venuto a conoscenza dell'incombenza di dichiarare il trasgressore anche nel caso sia il proprietario del veicolo, ho subito inviato alla Polizia per raccomandata il foglio che attestava la mia colpevolezza!]
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All’udienza sopra indicata compariva il ricorrente che insisteva per l’accoglimento del ricorso e per la Polizia Municipale, già costituita in cancelleria con il deposito di comparsa, era presente il funzionario Devito.
Veniva discussa brevemente la causa [NOTA MIA: cinque minuti? ... forse meno ...] e le parti concludevano come epigrafe riportato.
Veniva quindi pronunciata la sentenza di cui si dava lettura del dispositivo.
Il ricorso non è fondato.
Si evidenzia come il verbale opposto è prodromico a precedente verbale emesso per violazione dell’articolo 158 del Cds e che le giustificazioni poste dal signor Contini sono pretestuose in quanto i verbali emessi dalla Polizia municipale di Torino, nel caso in cui si debba provvedere alle comunicazioni ex art. 126, riportano con chiarezza gli incombenti da effettuare.
[NOTA MIA: ma l'ha proprio visto bene il verbale inviato dalla Polizia per notificare la violazione in oggetto?? ... dimenticavo ... già quel Giudice di Pace, durante l'udienza, mi aveva controbattuto che ne vedeva di centinaia di quei moduli. Ma allora la "chiarezza" è una cosa veramente, ma veramente soggettiva!! Se non ci credete, andate a vedere voi stessi di persona la "chiarezza" dei verbali in oggetto, da me scannerizzati ed allegati in http://enzocontini.wordpress.com/2011/11/23/lettera-aperta-al-sindaco-di-torino/ (in fondo)].
In ogni caso il verbale di violazione al Cds per sosta su spazio riservato agli autobus, prevedeva anche al sanzione accessioria della decurtazione dei punti dalla patente di guida.
[NOTA MIA: ma è proprio di quei punti che io con il ricorso chiedevo mi fossero decurtati, al posto della ingiusta sanzione!!!] .
In base all’articolo 126 bis, il proprietario di un veicolo nei cui confronti è stata accertata una violazione del Codice della Strada per la quale è anche prevvista la decurtazione di punti dalla patente di guida del trasgressore effettivo, ovvero della persona che al momento del rilevamento dell’infrazione, si trovava alla guida del veicolo sanzionato [NOTA MIA: ma se la macchina è parcheggiata ... nessuno si trovava ovviamente alla sua guida .... boh!!] deve comunicare chi fosse alla guida del veicolo sanzionato o in alternativa deve comunque comunicare di non essere in grado di dichiarare il nominativo del trasgressore [NOTA MIA: Ecco!!! E' qui il trucco!!!!]
In difetto, sia in caso di tardiva comunicazione, come è avvenuto nel caso di specie [NOTA MIA: meno male che si è almeno alla fine ricordato che durante l'udienza gli ho fatto notare che nel mio ricorso avevo scritto che avevo inviato la dichiarazione con il mio nominativo di trasgressore, sebbene tardivamente ma appena avevo compreso la necessità di farlo essendo io il proprietario del veicolo sanzionato, ... e avevo fatto notare anche la ricevuta del suo invio, allegata ovviamente al ricorso ... che forse non era stato letto, diciamo, con molta attenzione!], o anche in caso di attestazione di non essere in grado di riferire il nominativo del trasgressore, senza giustificato motivo, scatta obbligatoriamente la sanzione impugnata nel presente giudizio.
Rigettando il ricorso, il Giudicante, ritiene di mantenere la sanzione irrogata al minimo edittale.
Nulla si liquida per le spese del giudizio che per giuste ragioni sono compensate tra le parti, anche perchè la Pubblica Amministrazione si avvale di funzionari interni per la difesa.
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Che dirvi?
Evviva la Giustizia!!!